Prot.352 del 17/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

 RENDE NOTO CHE

 

 

CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 38 DEL 23.12.2019 E’ STATO ADEGUATO IL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO NELLE LOCALITA’ DI CADENNAGHE E DI NURAGHE BRUNCU.

IL CITATO REGOLAMENTO, IN PUBBLICAZIONE ANCHE NELL’ALBO PRETORIO SUL SITO INTERNET DEL COMUNE, RIBADISCE I DIRITTI, I DOVERI ED I DIVIETI IN CAPO AI CONCESSIONARI DI LOTTI.

IN ESECUZIONE DELL’ART.11 DEL REGOLAMENTO L’AMMINISTRAZIONE INTENDE PROCEDERE AD UNA VERIFICA DELLA SITUAZIONE ESISTENTE AD OGGI, IN PARTICOLARE SULLA TITOLARITA’ DEGLI ATTUALI DETENTORI DEI LOTTI.

PERTANTO SI INVITANO I CITTADINI IN POSSESSO DI LOTTI NELLE DUE LOCALITA’ CITATE, A PRESENTARE ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE, ENTRO IL 07.02.2020, DOCUMENTAZIONE (O DIVERSO TITOLO) DIMOSTRANTE IL PERDURARE DEI REQUISITI CHE COSTITUISCONO  IL PRESUPPOSTO DELLA CONCESSIONE O IN ASSENZA DI QUESTO DICHIARAZIONE A RESPONSABILITA’ DEL DICHIARANTE ATTESTANTE LA CONCESSIONE/PROVENZIENZA DEL BENE IN CAPO AL MEDESIMO.

A CHIARIMENTO DI QUANTO SOPRA SI RIPORTANO DI SEGUITO ALCUNE DELLE PRESCRIZIONI REGOLAMENTARI ADOTTATE DAL  CONSIGLIO COMUNALE.

                                                                             

       Il Responsabile del Servizio Tecnico

Firmato: Ing. Gianluigi  Zedda

 

Art. 2

Al godimento dei beni appartenente al patrimonio del demanio civico del Comune di Seneghe, sopra indicati, sono ammessi esclusivamente i cittadini residenti, nei limiti consentiti dal diritto di uso civico, in base alle modalità ed alle condizioni stabilite dal presente Regolamento.

La perdita della residenza comporta la conseguente decadenza del diritto all’uso civico.

Art. 4

Nell'ottica del miglioramento dei terreni, le coltivazioni consentite sono l'olivicoltura, viticoltura e frutticoltura. Eventuali altre colture dovranno essere autorizzate dalla Giunta Comunale.

Non è consentito l'utilizzo dei terreni ai fini del pascolo e  del  ricovero del bestiame.

Art. 5

E’ vietata la sub concessione, anche parziale, nonché la concessione a terzi. 

E’ vietato altresì mettere i terreni a riposo al fine di usufruire dei premi, contributi o agevolazioni da parte della Regione, Stato, Comunità Europea o altri Organismi.

Nel caso d'inosservanza di tali disposizioni il Responsabile del Procedimento Amministrativo del Comune procederà all’annullamento della concessione.

Art. 6

I terreni dovranno essere recintati mediante muretti in pietra o recinzione metallica con paletti.

Art. 7

I terreni dovranno essere coltivati direttamente dal concessionario e non potranno essere ceduti in affitto.

I terreni sono inalienabili (art. 12 della legge n. 1766/1927), inusucapibili ed imprescrittibili (artt. 2 e 9 della legge n. 1766/1927).

Non potranno essere alienati sotto alcun titolo e pertanto non è consentita la vendita, la permuta, la donazione, od altro atto di trasferimento del lotto.

Saranno invece trasmissibili in “eredità” ai parenti legittimi e naturali ed, in loro assenza, ad affini.

Art. 8

Nel caso di terreni abbandonati e, pertanto, non soggetti a coltivazione, il concessionario perde il diritto a detenere il lotto che tornerà nella disponibilità del Comune e assegnato ad altro cittadino in base a criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.

Art. 11

Al fine di avere chiarezza, a distanza di tanti anni, sugli attuali detentori dei lotti, e per procedere alla attribuzione di terreni incolti e/o detenuti da alcuno, l'ufficio tecnico predisporrà le procedure necessarie per effettuare i dovuti accertamenti. In particolare ogni cittadini dovrà attestare il legittimo possesso del terreno e di averlo coltivato.

L'evidente stato di abbandono del lotto, appurato dall'ufficio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, comporterà la decadenza immediata del titolo di assegnatario del lotto.