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Proroga validità della carta d’identità cartacea.

Dettagli della notizia

La carta d’identità cartacea sarà valida anche dopo il 3 agosto 2026 esclusivamente in alcuni casi ma non ai fini dell’espatrio.

Data:

21 Luglio 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, il cui art. 11 contiene disposizioni urgenti in materia di efficacia del documento di identità e per il rilascio della CIE.

È stata confermata la scadenza del 3 agosto 2026 per l’utilizzo della carta d’identità cartacea ai fini dell’espatrio. Oltre quella data, dunque, la stessa non sarà più valida per l’espatrio nei Paesi dell’Unione Europea o con i quali vigono particolari accordi internazionali.

Invece, la stessa rimane valida anche dopo il 3 agosto 2026 esclusivamente nei seguenti casi e con i seguenti limiti temporali:

• per l’identificazione delle parti contraenti in ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, sino alla data di scadenza stabilita all’atto dell’emissione e ai fini del predetto rapporto contrattuale;
• ai fini dell’esercizio di diritti fondamentali e dell’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative nonché nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi, per la consegna di posta e atti giudiziari, per il ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali, nelle more del rilascio della CIE e comunque fino al 31 gennaio 2027.

Lo stesso art. 11, ai commi 3 e 4, prevede inoltre che, fino al 31 dicembre 2027, nei casi di urgenza, il Sindaco, nelle more del rilascio della CIE, potrà rilasciare a vista un documento d’identità provvisorio (attualmente ancora in corso di approvazione e produzione).
Detto documento provvisorio:
• avrà una validità non superiore a sei mesi;
• non sarà rinnovabile;
• dovrà essere conforme al modello che sarà adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione;
• dovrà essere restituito al Comune all’atto del ritiro della CIE.
• sarà valido anche ai fini dell’espatrio, ma alcuni Stati potrebbero non riconoscerlo.

Ultimo aggiornamento: 21/07/2026, 10:33

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