La Legge n. 147 del 27/12/2013 e ss.mm.ii., all’art. 1, comma 639 e ss disciplina la TARI (Tassa sui rifiuti).
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
La TARI è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
SUPERFICIE TASSABILE
La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
SOGGETTI PASSIVI
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
La tassa sui rifiuti TARI è destinata alla copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti.
La Tari non si applica automaticamente sulla base delle pratiche anagrafiche svolte, ma deve essere presentata una dichiarazione.
Si deve dichiarare:
- l’inizio del possesso o detenzione;
- la cessazione del possesso o detenzione, il trasferimento in altro Comune, morte dell'intestatario, vendita, locazione ecc.
- la variazione della superficie e/o della destinazione d’uso, dichiarata in precedenza;
- il cambiamento di abitazione o il trasferimento di sede dell’attività (dichiarazione di cessazione della tassa relativa ai locali di cui non hai più la disponibilità e dichiarazione di nuova iscrizione relativa alla tassa dei locali di cui hai acquisito la disponibilità).
Si devono dichiarare anche le persone non facenti parte del nucleo familiare anagrafico ma dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi, anche non consecutivi, nell'anno solare.
La dichiarazione viene presentata una sola volta ed è quindi valida anche per gli anni successivi, purché non cambino le condizioni iniziali.
Sono valide le dichiarazioni TARSU e TARES già presentate e registrate nella banca dati comunale, in quanto compatibili.
Se non si presenta la dichiarazione di inizio possesso o detenzione o quella di variazione che comporta un aumento della superficie da tassare entro i termini indicati, il Comune emette un avviso di accertamento esecutivo per omessa o infedele dichiarazione. Questo significa che oltre all’importo della tassa dovranno essere pagate le sanzioni e gli interessi di legge.
Gli atti di accertamento esecutivi divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive a partire dall’annualità in cui il Comune ha notificato l'atto.